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Cos'è l' RCA
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi filovicoli e rimorchi,
non possono circolare su strada ad uso pubblico o simili se non sono coperte
dall'assicurazione (polizza) per la responsabilità
civile verso terzi. Per chi non rispetta tale obbligo sono previsti sequestro
del veicolo ed una sanzione amministrativa.
Polizza di Assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli)
La polizza copre, in sede civile ed entro i massimali indicati, i danni arrecati
a persone, comprese terze persone trasportate, animali e cose da sinistri stradali.
Vale nei paesi CEE, mentre nei paesi extracomunitari (Svizzera esclusa) occorre
anche la Carta Verde (estensione del contratto).
L'assicurazione R.C.A. obbligatoria per legge non comprende, quindi non risarcisce:
- il conducente (verrà eventualmente risarcito dall'assicurazione dell'altro conducente);
- i danni provocati al proprio veicolo (tali danni sono a carico del conducente, vengono invece risarciti i danni provocati dal proprio veicolo a terzi);
- il furto e l'incendio.
Il massimale di rimborso è il limite massimo fino a cui la Compagnia garantisce la copertura
assicurativa per sinistro e per anno (o scadenze temporali inferiori nel caso di assicurazioni non annuali,
come ad es. le semestrali, trimestrali, etc.). Le polizze non sono operanti per i danni superiori al massimale
di rimborso stabilito; nel caso in cui il danno sia pari o superiore al massimale, si dovrà operare un
reintegro della somma, se la clausole contrattuali lo permettono, oppure stipulare una nuova polizza con
un'altra Compagnia per essere coperti in caso di nuovo sinistro.
Resta inteso che, nel caso in cui il danno provocato superasse il massimale, la
cifra eccedente il massimale sarebbe interamente a carico del proprietario (solidalmente
con il conducente).
Per legge, nella R.C.A., il massimale può variare a seconda della polizza,
ma non può comunque essere inferiore a 774.685,35 euro (1,5 miliardi
di lire, Legge n°. 990/69) per ciascuna delle categorie di danno previste
(persona, cose, animali); è elevabile a 1.549.370,70 o 2.582.284,50 euro
(tre o cinque miliardi di lire) dietro versamento di una maggiorazione. Occorre
tenere presente che il massimale minimo può non essere sufficiente alla
liquidazione di danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali
la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati. Si consiglia
quindi di sottoscrivere una polizza con i massimali più alti del minimo
di legge; la piccola maggiorazione del premio è ampiamente ripagata dalla
maggior tranquillità in caso di sinistro. E' possibile anche chiedere
il massimale illimitato, ma sono poche le Compagnie a concederlo.
Il premio è la somma che l'assicurato paga periodicamente
alla propria compagnia per ottenere la copertura assicurativa.
In relazione al contratto R.C.A. stipulato, l'impresa assicuratrice deve rilasciare
al contraente:
- La polizza di assicurazione;
- Un attestato annuo relativo allo stato di rischio;
- Il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme alla carta di circolazione;
- Un contrassegno da esporre sugli autoveicoli.
Tipi di contratto assicurativo
Bonus-Malus
Per le sole autovetture esiste la formula R.C.A Bonus-Malus che prevede una
variazione annuale della somma da pagare all'assicuratore secondo gli incidenti
eventualmente causati. L'assicurato è inserito in classi di assegnazione
in base alle quali di anno in anno viene stabilito il premio. Se durante l'anno,
l'assicurato non ha incidenti il premio diminuisce con conseguente vantaggio
economico, in caso contrario aumenta.
Franchigia
E' un contratto assicurativo valido per qualsiasi tipo di veicolo dove non sono
previste variazioni di premio, in bene o in male, però ad ogni sinistro
l'assicurato deve contribuire a pagare all'assicurazione una certa somma (Franchigia)
per i danni causati. Il risarcimento rimane a carico dell'assicurato se il danno
è inferiore alla franchigia.
Fondo di Garanzia per le vittime della strada
E' costituito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) un fondo
di garanzia delle vittime della strada che risarcisce i danni provocati dai veicoli non identificati,
non coperti da assicurazione oppure assicurati presso una compagnia insolvente.
Assicurazione facoltativa
Per i danni non previsti dall'assicurazione obbligatoria (incendio e furto del
veicolo, infortunio del conducente, polizza casco per i danni al proprio veicolo
ecc.) è possibile integrare la polizza con ulteriori clausole che aumentano
il premio.
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